Art. 7.
(Giudice tutelare).

      1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice della sezione specializzata.
      2. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie ad esso attribuite dalla normativa vigente. È altresì competente per i provvedimenti di:

          a) autorizzazione per il compimento degli atti a contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse di minori interdetti o inabilitati;

          b) emancipazione di minori.